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Chiarimenti sul passaggio al regime forfettario

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in risposta al quesito di un contribuente che, nel 2014, ha avviato un’attività di consulenza amministrativa avvalendosi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui alla legge n. 111 del 2011 e che vorrebbe aderire al regime forfettario per il periodo d’imposta 2018, fruendo però dell’aliquota agevolata del 5% prevista per i contribuenti che iniziano l’attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.

La legge n. 190-2014, ricorda l’Agenzia, ha previsto, a partire dal 2015, un regime forfettario di determinazione del reddito, modulato in ragione della tipologia di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati, che prevede un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.

I contribuenti che applicavano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, abrogato definitivamente a partire dal 1° gennaio 2016, potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel nuovo regime forfettario, fruendo dell’aliquota del 5 per cento per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio.

Non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, chiarisce ora l’Agenzia, l’istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 con tassazione al 5%.