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DECRETO RILANCIO: tutte le misure fiscali per le PMI in pillole

DECRETO RILANCIO: versamento IRAP

L’articolo 24 del Decreto specifica che non è divuto il versamento del salkdo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 IRAP. La misura è rivolta a:

  • imprenditori
  • lavoratori autonomi

con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo di imposta precedente.

Ci sono anche delle esclusioni: non possono infatti accedere a questo beneficio le imprese di assicurazione, le amministrazioni pubbliche e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

E’ importante mettere in evidenza che il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.

DECRETO RILANCIO: contributi a fondo perduto

L’articolo 25 del decreto istituisce una serie di contributi a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19. In particolare la misura si rivolge a:

  • imprese con ricavi nel periodo di imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro
  • lavoratori autonomi con compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro
  • soggetti di reddito agrario, titolari di partita IVA
  • se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019

Il contributo viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Inoltre il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

E’ importante ricordare che questo contributo non concorre e alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

DECRETO RILANCIO: credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso NON abitativo

L’articolo 28 del decreto istituisce un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo. I destinatari del beneficio sono:

  • Imprese, anche agricole
  • Lavoratori autonomi

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale

Il credito di imposta è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia.

DECRETO RILANCIO: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici

L’articolo 119 del decreto prevede un incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione.

Gli ambiti di intervento attivabili sono:

  • Interventi di efficienza energetica specificamente previsti
  • Interventi di riduzione del rischio sismico
  • Installazione di impianti fotovoltaici
  • Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

La misura si rivolge ai seguenti soggetti:

  • Persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
  • Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

  • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  • per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi

DECRETO RILANCIO: trasformazione delle detrazioni fiscali

L’articolo 121 del decreto introduce la possibilità, per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Tale possibilità riguarda:

  • Recupero del patrimonio edilizio
  • Efficienza energetica
  • Adozione di misure antisismiche
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • Installazione di impianti fotovoltaici
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Possono aderire i soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma.

ATTENZIONE! La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

  • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore
  • per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi

DECRETO RILANCIO: cessione dei crediti di imposta

L’articolo 122 del decreto specifica che fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione. Tale possibilità riguarda i crediti di imposta per:

  • Affitti
  • Sanificazione
  • Adeguamento degli ambienti di lavoro

Anche in questo caso la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

DECRETO RILANCIO: credito di imposta per adeguamento dei luoghi di lavoro

L’articolo 120 del decreto specifica che il credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID19.

Il credito spetta a imprese e lavoratori autonomi. NON è rivolto a imprese e lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.

I beni agevolati sono:

  • Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense
  • Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici
  • Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
  • Acquisto di arredi di sicurezza
  • Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto e può essere ceduto ad altri soggetti, ma non è rimborsabile.

DECRETO RILANCIO: riduzione aliquota IVA per cessione di beni

L’articolo 124 specifica che fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%.

Il beneficio è rivolto alle sole Imprese.

DECRETO RILANCIO: credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

L’articolo 125 riconosce il credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

Il credito si rivolge a:

  • Imprese
  • Lavoratori autonomi
  • Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

DECRETO RILANCIO: proroga termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi dal decreto Cura Italia

Gli articoli 126 e 127 prorogano al 16 settembre 2020 i termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.

I versamenti sospesi sono i seguenti:

  • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’IVA sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020
  • Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
  • Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia
  • Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

DECRETO RILANCIO: incentivi per gli investimenti nell’economia reale

L’articolo 136 del decreto introduce la possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine.

Gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in stati membri dell’UE o Stati SEE nonché dall’erogazione di prestiti o dall’acquisizione di crediti delle predette imprese.

Il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%.

DECRETO RILANCIO: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

L’articolo 137 riapre i termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020.

Il beneficio è rivolto a:

  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa
  • Società semplici

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020

ATTENZIONE! È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pariall’11%.

DECRETO RILANCIO: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

L’articolo 140 proroga al 1 gennaio 2021 i termini procurando i seguenti benefici:

  • Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate
  • Slittamento del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria
  • Resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

DECRETO RILANCIO: lotteria degli scontrini

L’articolo 141 rinvia al 1 gennaio 2021 l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

DECRETO RILANCIO: rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 142 del decreto rinvia le operazioni effettuate al 1 gennaio 2021 per:

  • Procedure di precompilazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei registri e delle comunicazioni periodiche IVA
  • dichiarazione annuale IVA

DECRETO RILANCIO: rinvio della procedura di liquidazione automatizzata dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’articolo 143 rinvia al 1 gennaio 2021 l’introduzione di una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.

DECRETO RILANCIO: rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

L’articolo 144 specifica che i versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese.

Il beneficio si rivolge a tutti i contribuenti.

DECRETO RILANCIO: sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

L’articolo 145 si rivolge a tutti i contribuenti e chiarisce che i debiti iscritti a ruolo non possono essere compensati con i crediti d’imposta richiesti a rimborso dai contribuenti.

DECRETO RILANCIO: incremento del limite annuo dei crediti compensabili

L’articolo 147 specifica che per il 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari, per tutti i contribuenti.

DECRETO RILANCIO: modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

L’articolo 148 ha la finalità di:

  • Cogliere effetti economici emergenza COVID ai fini della applicazione degli ISA
  • Limitare possibilità di definire specifiche strategie di controllo basate su punteggi ISA

Si rivolge a Imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA, ovvero si tratta di coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e non presentano cause di esclusione.

DECRETO RILANCIO: sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

L’articolo 152 introduce la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate per tutti i soggetti.

Dal 1 settembre 2020 le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.

DECRETO RILANCIO: sospensione delle verifiche ex art. 48bis DPR 602 del 1973

L’articolo 153 sospende la «verifica di inadempienza» per pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. I destinatari sono le Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica.

Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento.

DECRETO RILANCIO: sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

L’articolo 154 lettera a sospende cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie per tutti i destinatari.

I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020

Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.

DECRETO RILANCIO: rateizzazioni

L’articolo 154 lettera b amplia i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi per tutti i destinatari. La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1/9/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate).

DECRETO RILANCIO: termini di pagamento “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”

L’articolo 154 lettera c prevede una maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative alle Definizioni agevolate (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE»). Il beneficio è rivolto ai contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate. I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.

DECRETO RILANCIO: dilazioni per i debiti inseriti nelle definizioni agevolate decadute nel 2019

L’articolo 154 lettera d introduce una rateizzazione per debiti inseriti nelle definizioni agevolate (Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE») decadute nel 2019. Il beneficio si rivolge ai contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate.

DECRETO RILANCIO: proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

L’articolo 157, in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice. Nello specifico:

  • Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali
  • Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020
  • È disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi

DECRETO RILANCIO: cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

L’articolo 158 prevede una cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

DECRETO RILANCIO: tax credit vacanze

L’articolo 176 introduce, per il periodo d’imposta 2020, ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo. Il beneficio è destinato a:

  • Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro
  • Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro

Le condizioni di utilizzo del buono sono le seguenti:

  • Può essere utilizzato da un solo componente
  • Può essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast
  • È fruibile nella misura dell’80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto
  • Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale
  • Lo sconto è rimborsato al fornitore sottoforma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del credito.

DECRETO RILANCIO: sostegno delle imprese di pubblico esercizio

L’articolo 181 specifica che dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, non è dovuta l’imposta di bollo da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico.

DECRETO RILANCIO: credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

L’articolo 244 incrementa, in base alle dimensioni delle imprese, le percentuali (pari al 45% per le piccole imprese) per il calcolo del credito sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno:

Per le imprese di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni) la percentuale per il calcolo del credito sale al 25% – Per le imprese medie (che occupano almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), la medesima percentuale è del 35% – Per le piccole imprese il credito è pari al 45% degli investimenti agevolabili

I destinatari sono le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

fonte FAST contributi