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DETRAZIONE IVA PER I VEICOLI STRADALI A MOTORE

L’ammontare della detrazione IVA sull’acquisto (anche in leasing o a noleggio) e sulle
spese di utilizzo/manutenzione dei veicoli da parte di imprese e professionisti dipende in
via generale dall’utilizzo esclusivo (detrazione pari al 100%) o non esclusivo (detrazione
forfettizzata al 40%) nell’ambito dell’attività svolta.
Le predette disposizioni non si applicano nei confronti degli agenti e rappresentanti
di commercio e di coloro per i quali i veicoli formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa laddove operano le disposizioni generali di inerenza, afferenza con operazioni
esenti, ecc.
Infine, in relazione ai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc è prevista la totale
indetraibilità dell’IVA a credito, salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa
(come, ad esempio, nel caso dei concessionari, società di leasing e noleggio).
Dall’1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA, limitatamente agli acquisti di carburanti
e lubrificanti, risulta obbligatorio effettuare il pagamento esclusivamente
mediante metodi c.d “tracciabili”, quali carte di credito, bancomat,
ecc… Nel Provv. Agenzia delle Entrate del 4.4.2018 sono elencati i mezzi di pagamento
ritenuti idonei ai fini della detrazione IVA/deduzione costo.
Dall’1.1.2019 gli acquisti di carburante per autotrazione dovranno essere documentati
esclusivamente mediante fattura elettronica. Da tale data, pertanto, ogni altra modalità
utilizzata (scheda carburante, estratto conto bancario), non sarà più valida.
VEICOLI INTERESSATI
Nell’individuare i veicoli interessati dalle regole di detrazione in esame non si fa riferimento
alla classificazione del Codice della strada, ma ai veicoli stradali a motore, intendendosi per
tali quelli diversi dai trattori agricoli o forestali:
ƒƒnormalmente adibiti al trasporto stradale di persone o cose;
ƒƒcon massa massima autorizzata ≤ 3.500 kg;
ƒƒcon numero di posti a sedere, escluso il conducente ≤ 8.
UTILIZZO NON ESCLUSIVO NELL’ATTIVITÀ
Per i veicoli utilizzati, da parte di imprese e professionisti, promiscuamente nell’attività e
per fini privati l’IVA è detraibile nella misura forfettizzata del 40%.
La quota di IVA indetraibile (60%) costituisce la parte riferita all’utilizzo privato, per la quale
non è pertanto necessario effettuare un calcolo di inerenza caso per caso.
È inoltre previsto che, in presenza di detrazione forfettizzata al 40%, non costituisce ai fini
IVA una prestazione di servizi l’ipotesi di:
ƒƒuso personale o familiare da parte dell’imprenditore;
ƒƒmessa a disposizione a titolo gratuito a favore dei dipendenti;
del veicolo stradale.
La disposizione che prevede la detrazione al 40%, secondo il Ministero delle
finanze, è inderogabile. Non è dunque possibile detrarre integralmente l’IVA è
assoggettare ad imposta l’utilizzo privato dei veicoli o la messa a disposizione
degli stessi ai dipendenti gratuitamente.
UTILIZZO ESCLUSIVO NELL’ATTIVITÀ
Per i veicoli utilizzati da parte di imprese e professionisti esclusivamente nell’esercizio
dell’attività l’IVA è detraibile nella misura del 100% (sempreché non sussistano limitazioni
all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA
o non soggette all’imposta). Il concetto di “utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività” non
corrisponde a quello di “oggetto dell’attività”.

Soltanto nel caso in cui si possa sostenere e dimostrare l’utilizzo esclusivo nell’esercizio
dell’attività di impresa, arte o professione è consentita la detrazione integrale dell’IVA a
credito. Qualora l’utilizzo esclusivo non sia sostenibile e dimostrabile, indipendentemente
dalla quantificazione dell’utilizzo non aziendale, si ricade nella detrazione forfetaria del 40%.
La regola generale non contempla dunque alternative tra la detrazione forfettizzata al
40% o integrale al 100%; diversamente una percentuale di detrazione diversa è possibile
con riferimento agli agenti di commercio e a coloro per i quali i veicoli formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa.
VEICOLI DATI IN USO AI DIPENDENTI CON CORRISPETTIVO
Sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività i veicoli acquistati
(o acquisiti in leasing o a noleggio) dal datore di lavoro e concessi in uso promiscuo ai
dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico.
La messa a disposizione dei dipendenti, dietro corrispettivo, dei veicoli stradali a motore
costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA. Di conseguenza, “Ne deriva che – in base
ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli
stessi è integralmente detraibile (sempreché, ovviamente, non sussistano limitazioni alla
detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette)”.
AGENTI DI COMMERCIO E VEICOLI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ PROPRIA DELL’IMPRESA
Per i veicoli stradali a motore:
ƒƒche formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (come, ad esempio, nel caso dei
concessionari di autoveicoli, società di leasing e noleggio);
ovvero
ƒƒutilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio;
non si applica in ogni caso la limitazione forfetaria della detrazione (40%).
Per tali ipotesi è in pratica riconosciuta la detrazione integrale dell’IVA a credito afferente
le operazioni relative ai veicoli in esame; tale regola va comunque applicata considerando
i principi generali sanciti dall’art. 19, DPR 633/72, in base al quale la detrazione spetta in
funzione dell’utilizzo del bene/servizio nell’esercizio dell’attività (principio di inerenza).
La limitazione alla detrazione deve avvenire non in maniera forfettizzata, ma secondo i criteri
oggettivi e coerenti dell’art. 19, co. 4, DPR 633/72 e dunque anche in misura diversa dal 40%
o da quanto previsto ai fini reddituali.