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PEC: quali sanzioni? Come mettersi in regola?

Sono passati già diversi anni dall’introduzione dell’obbligo della PEC eppure sono ancora tanti i soggetti che non si sono adeguati o lo hanno fatto in maniera errata. Quali sono le sanzioni per chi non si è ancora adeguato? È possibile regolarizzarsi?

Il D.L. 5/2012 convertito in legge 35/2012 ha previsto che le imprese che non abbiano ancora provveduto alla comunicazione della PEC al Registro delle imprese, siano obbligate a farlo con la prima pratica presentata al Registro delle Imprese.
Il Registro delle imprese, infatti, per le società non ancora in regola, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che la stessa venga integrata con l’indirizzo PEC.

Trascorsi i tre mesi, si applica l’articolo 2630 del Codice Civile, con l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista. L’ufficio competente deve comunque procedere all’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese, nel rispetto del principio di pubblicità legale.
Se entro tre mesi dalla presentazione della domanda non è pervenuta la comunicazione dell’indirizzo PEC, la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese viene respinta e viene applicata la sanzione.

Nel caso di ditta individuale, invece, se non viene indicata la PEC contestualmente alla domanda di iscrizione, in luogo della sanzione, l’ufficio del Registro delle Imprese sospende la domanda per un massimo di 45 giorni e trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. La violazione per omessa iscrizione e l’eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla legge dovrà essere contestata al legale rappresentante della società o al titolare in caso di ditta individuale.